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Le nuove procedure per l’introduzione in UE dei beni extraeuropei

Le nuove procedure per l’introduzione in UE dei beni extraeuropei
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Il 28 giugno 2025 è entrato ufficialmente in funzione il sistema europeo per l’importazione di beni culturali (Import Cultural Goods – ICG), in attuazione del Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079. Il sistema, ospitato sulla piattaforma TRACES NT della Commissione Europea, è destinato a disciplinare l’introduzione e l’importazione nell’Unione di beni culturali provenienti da Paesi terzi, con riferimento alle categorie indicate nella parte B e C dell’Allegato al Regolamento 2019/880.

Il Regolamento 2019/880 vieta assolutamente l’introduzione nel territorio dell’UE dei beni culturali elencati nella parte A dell’allegato, se questi sono stati illegalmente rimossi dai paesi in cui sono stati creati o scoperti. L’onere probatorio grava sull’importatore che dovrà quindi, a seconda della tipologia del bene, munirsi della necessaria documentazione per provarne la liceità.

Per l’importazione dei beni culturali elencati nella parte B dell’allegato, quali oggetti archeologici o parti di monumenti di almeno 250 anni, saranno richieste licenze di importazione rilasciate dallo Stato Membro interessato. I documenti necessari per provare “che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese” da caricarsi nel sistema ICG sono indicati all’articolo 8 del Regolamento 2021/1079 (es. documenti che attestano la conformità dell’esportazione alle leggi del paese di provenienza o l’assenza di norme al riguardo, fotografie, documentazione doganale; fatture di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto, ecc.).

L’importazione dei beni culturali elencati nella parte C dell’allegato, quali collezioni di fauna e flora, monete, oggetti di interesse etnologico, dipinti, sculture, manoscritti e libri, che hanno più di 200 anni e hanno un valore superiore a 18 000 EUR, invece, è consentita solo previa presentazione di una dichiarazione dell’importatore. Tale dichiarazione dell’importatore consiste in una dichiarazione attestante che i beni sono stati legalmente esportati da paesi terzi e in un documento standardizzato che descrive i beni culturali pertinenti. Tuttavia, anche per questi beni, l’importatore dovrà essere in possesso degli stessi documenti richiesti per i beni della parte B dell’allegato da esibire su richiesta, a norma dell’art. 12 Regolamento 2021/1079.

Al fine di ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa (licenza o dichiarazione), gli operatori economici stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione saranno chiamati a registrarsi nel nuovo sistema. La registrazione dovrà avvenire attraverso la piattaforma TRACES NT, accessibile con credenziali EU Login, SPID o CIE. In fase di registrazione, sarà necessario indicare un “ruolo” all’interno del sistema, che riflette la funzione che il soggetto andrà a svolgere.

I ruoli previsti sono quello di “titolare dei beni” (il cosiddetto “holder of the goods”) o di “beneficiario dell’esenzione” (“exemption beneficiary”). Il “titolare dei beni” corrisponde al soggetto che intende presentare istanza di licenza di importazione o effettuare la dichiarazione prevista dalla normativa. Nel caso dei titolari dei beni, è richiesto il possesso del codice EORI, acronimo di Economic Operator Registration and Identification, ossia un codice univoco, assegnato dall’Unione Europea, per l’identificazione degli operatori economici (aziende e privati) coinvolti in operazioni doganali di importazione ed esportazione all’interno dell’UE. Questo codice, in Italia, è ottenibile presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è necessario per poter presentare le richieste di rilascio della licenza di importazione (ICGL) per le categorie di beni indicate nella parte B dell’Allegato al Regolamento 2019/880, o della dichiarazione dell’importatore (ICGS) per le categorie della parte C.

Invece, il ruolo di “beneficiario dell’esenzione” fa riferimento a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che importano beni culturali per finalità di conservazione, ricerca o formazione, come previsto dagli articoli 2 e 3 del Regolamento di esecuzione 2021/1079. In base all’articolo 4 dello stesso Regolamento, i beneficiari dell’esenzione potranno limitarsi a fornire una descrizione generale (ICGD) dei beni importati, da inserire obbligatoriamente nel sistema prima della presentazione della dichiarazione doganale.

Per l’Italia, le autorità competenti alla validazione delle richieste di registrazione sono individuate in cinque Uffici Esportazione del Ministero della Cultura, afferenti alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) di Torino, Milano, Venezia, Roma e Napoli. Ogni Ufficio è responsabile per le richieste provenienti dalle regioni di propria competenza territoriale, come da ripartizione definita dalla Direzione generale ABAP. Per gli operatori qualificabili come beneficiari dell’esenzione, sarà necessario selezionare manualmente l’ufficio competente in fase di registrazione, sulla base della medesima ripartizione geografica.

Una volta effettuata la registrazione e ottenuta la convalida da parte dell’autorità competente, l’operatore potrà svolgere le successive operazioni di importazione scegliendo, di volta in volta, l’ufficio esportazione cui rivolgersi tra i cinque disponibili sul territorio, a prescindere dal territorio di stabilimento. Per facilitare il processo, la Commissione Europea ha messo a disposizione un manuale tecnico (attualmente in inglese) che illustra nel dettaglio le operazioni da compiere nel sistema ICG. Operatori e autorità competenti dovranno consultare regolarmente il testo del Regolamento (UE) 2019/880 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079, nonché le FAQ aggiornate dalla Commissione, per garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni e l’efficace controllo sull’importazione di beni culturali da Paesi terzi.

L’autorità competenti controllano la completezza delle domande e possono richiedere informazioni o documenti mancanti o aggiuntivi entro 21 giorni dalla ricezione della domanda. Il richiedente deve presentare le informazioni aggiuntive entro 40 giorni, pena il rigetto della domanda. Dopo che il richiedente ha presentato le informazioni richieste, l’autorità competente dispone di 90 giorni per esaminarle e adottare una decisione. Se l’autorità competente ha inoltrato più di una richiesta di informazioni, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione dell’ultima informazione da parte del richiedente. Non è ancora chiaro se l’assenza di una decisione da parte dell’autorità competente nel termine dei 90 giorni valga come silenzio assenso o silenzio diniego, secondo alcuni autori questo è rimesso alle leggi nazionali.

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